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Ordinanza — n. 10221/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specificity and infounded arguments regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10221/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued for acquittal based on negligence and requested alternative detention, but the court rejected these claims as lacking specificity and infounded. Consequently, the lower court's finding of intentional conduct was upheld without a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 576 cod. pen.; Art. 20-bis cod. pen.: Appeals must specifically address the reasoning of the lower court; vague arguments requesting a new examination of facts or merit are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal lack of specificity inadmissible appeal alternative detention public official offense violenza o minaccia contro le autorità impedimento di un atto dell'autorità sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen.
Art. 20-bis cod. pen.
pen., stante il carattere meramente colposo delle lesioni inferte, e l'erronea applicazione dell'art. 20-bis cod. pen., a causa della mancata applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva;
art. 20-bis cod. pen
pen., stante il carattere meramente colposo delle lesioni inferte, e l'erronea applicazione dell'art. 20-bis cod. pen., a causa della mancata applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROSSO TATIANA nato il 08/12/1999 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Tatiana Grosso, con il primo motivo, ha dedotto la violazione 337 cod. pen., essendosi al cospetto di una condotta colposa ed estemporanea, inidonea a integrare resistenza a pubblico ufficiale, con il secondo motivo la violazione artt. 576, primo comma, n. 5-bis cod. pen., stante il carattere meramente colposo delle lesioni inferte, e l'erronea applicazione dell'art. 20-bis cod. pen., a causa della mancata applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva;

Considerato che i primi due motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che congruamente ha argomentato il carattere volontario e oppositivo della condotta dell'imputata, e sollecitano un rinnovato esame di merito sul punto dedotto, non consentito in sede di legittimità; Ritenuto, peraltro, che il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha non illogicamente motivato il diniego dell'applicazione della sanzione sostitutiva sulla base di due pregresse violazioni della detenzione domiciliare e, dunque, su una prognosi infausta di osservanza delle prescrizioni connesse alla sua applicazione;

Rilevato che il motivo aggiunto proposto nella memoria depositata in data 4 febbraio 2026, relativo al vizio di motivazione in ordine alla idoneità della condotta accertata a incidere concretamente sull'azione del pubblico ufficiale è inammissibile, in quanto sollecita un rinnovato esame delle risultanze probatorie; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 20 fe