Court dismisses appeal on insult charges, ruling that bystanders witnessing the act count as third parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Nascim Ben Matteo and Marta Mulas inadmissible regarding charges of insult under Article 341-bis of the Penal Code. The defense argued that the presence of third parties was unproven, but the court found that friends present at the scene, despite disapproving the police action, constituted the required witnesses for the offense. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341-bis c.p.; For an insult against a public official to constitute a crime, it must occur in the presence of at least two persons, excluding those merely assisting in official duties, provided they perceive the insulting expressions as third parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NASCIM BEN MATTEO nato a TREVISO il 22/08/1990 MULAS MARTA nato a IGLESIAS il 02/10/1990 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Matteo Nascimben e di Marta Mulas, con unico motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 341-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, in quanto non sarebbe sussistente la presenza di più persone non coinvolte nell'azione e, dunque, non vi sarebbe la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, del potenziale recepimento dell'offesa da parte di terzi;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto propone una diversa ricostruzione del fatto, non consentita nel giudizio di legittimità; Ritenuto che, in tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni (ex plurimis: Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, Rv. 281838 - 01); Rilevato che, dalla sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte di appello nella ricostruzione del fatto, risulta che gli amici degli imputati, pur manifestando il loro dissenso nei confronti delle forze di polizia che hanno sanzionato gli imputati, non hanno concorso nelle offese all'onore e al prestigio dei pubblici ufficiali e, dunque, hanno effettivamente percepito le espressioni oltraggiose quali terzi;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Considerato, inoltre, che non si deve procedere alla liquidazione delle spese in favore della parti civili, in quanto le stesse non hanno effettivamente esplicato, anche solo attraverso la memoria scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, E., Rv. 281923 - 01);
P. Q. M. Dichiara inammissib4 i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20