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Ordinanza — n. 10212/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to reiterative grounds and manifestly unfounded arguments regarding statutory exclusions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10212/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the application of statutory exclusions and mitigating circumstances, claiming the lower court erred in finding lack of intent and offensiveness. The court rejected these claims as the appellate court had already provided a congruent and sufficient motivation for its decisions.

Regesto Legislator

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Art. 387-bis, Art. 131-bis, Art. 62-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds already censured by the appellate court without new arguments, or if the appellate court's reasoning is manifestly unfounded and sufficiently motivated.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiterative grounds statutory exclusions manifestly unfounded congruent motivation procedural costs Cassa delle ammende maggiore età penale

Disposizioni normative citate

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Art. 387-bis cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
e il vizio di motivazione con riferimento al difetto del dolo dell'imputato e alla carenza di offensività della condotta, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 62-bis cod. pen.
e il vizio della motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, e, con il terzo motivo, l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen., con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche;
art. 387-bis cod. pen
art. 131-bis cod. pen
e il vizio di motivazione con riferimento al difetto del dolo dell'imputato e alla carenza di offensività della condotta, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
e il vizio della motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, e, con il terzo motivo, l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen., con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VEKSELBERGEROV ANTOAN MARGARITOV nato il 02/07/2000 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Antoan Margaritov Vekselbergerov, con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 387-bis cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento al difetto del dolo dell'imputato e alla carenza di offensività della condotta, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio della motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, e, con il terzo motivo, l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen., con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche;

Considerato che il primo motivo è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di una censura proposta nell'atto di appello e disattesa con motivazione congrua da parte dei giudici di appello; Ritenuto che gli ulteriori motivi sono manifestamente infondati, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua, ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., stante la pervicacia della condotta del ricorrente, nonostante l'opposizione delle persone offese, e ha escluso l'applicazione delle attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi valutabili positivamente e la non rilevanza, a tali fini, della giovane età dell'imputato o della sua incensuratezza;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio