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Ordinanza — n. 10210/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity; arguments merely reiterate appellate court's already decided points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10210/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments lacked specificity and merely reproduced criticisms already addressed by the Court of Appeal. The appellant claimed errors regarding intent, leniency, and recidivism, but the court found these points insufficiently distinct from prior rulings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be specific; generic reiteration of points already decided by lower courts constitutes inadmissibility due to lack of specificity.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal reiteration of appellate rulings meritorious review prohibition court costs and fine aiuto all'evasione di detenuti recidiva nell'infrazione allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., per difetto del dolo, con il secondo motivo, l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., a causa della mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, con il terzo motivo, l'inosservanza dell'art.
Art. 99 cod. pen.
pen., stante l'estrema brevità dell'evasione commessa, e, con il quarto, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod.
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
pen., per difetto del dolo, con il secondo motivo, l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., a causa della mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, con il terzo motivo, l'inosservanza dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANASTASI ALFIO CARMELO nato a CATANIA il 16/07/1976 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Alfio Carmelo Anastasi, con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 385 cod. pen., per difetto del dolo, con il secondo motivo, l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., a causa della mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, con il terzo motivo, l'inosservanza dell'art. 385, quarto comma, cod. pen., stante l'estrema brevità dell'evasione commessa, e, con il quarto, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.;

Considerato che i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello, con corretti argomenti con motivazione non manifestamente illogica, e, comunque, si risolvono in una sollecitazione ad un rinnovato sindacato di merito sui punti predetti, non consentito nel giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio 20