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Ordinanza — n. 10204/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for insufficient motivation due to failure to specifically address sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10204/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Anzalone's appeal inadmissible because it failed to specifically confront the reasoning of the Court of Appeal's judgment. Although the appellant argued the lower court lacked sufficient motivation for setting a sentence above the statutory minimum, the court found the complaint too generic. Consequently, the appeal was rejected, and Anzalone was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 356 c.p.p.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if it does not specifically identify and analyze the relevant parts of the contested judgment.

Parole chiave

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defect of motivation insufficient reasoning criminal appeal specificity requirement court of cassation controllo della commisurazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 356 c.p.p.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANZALONE GIUSEPPE nato a PALERMO il 03/08/1972 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Giuseppe Anzalone, con unico motivo, deduce il vizio della motivazione di mancanza o, comunque, di insufficienza della motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe «in poche righe» dato atto dell'impossibilità determinare la pena nel minimo edittale; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, denunciandone solo genericamente la carenza;

Ritenuto, peraltro, che la sentenza di primo grado, con valutazione non illogica condivisa dalla Corte di appello, ha ritenuto di determinare la pena in misura superiore al minimo edittale in ragione dell'intensità del dolo e della carica aggressiva manifestata dall'imputato nei confronti dei famigliari e delle forze dell'ordine intervenute in loco; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio 2026.