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Ordinanza — n. 10203/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify concrete factual defects in the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10203/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Arminio Bernardo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bernardo argued that the appellate court's confirmation of his conviction lacked logical deduction, but the court found this argument merely reiterated general jurisprudence without pinpointing specific flaws in the judgment's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because the required concrete demonstration of a violation of law or defect in motivation was absent.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal on points of law is inadmissible if the applicant fails to specify the concrete defects in the reasoning of the contested judgment, limiting themselves to reiterating general principles of case law.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal violation of law defect in motivation specificity requirement reiteration of jurisprudence decisione motivata controllo della commisurazione della pena diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARMINIO BERNARDO nato a PARTINICO il 12/05/1967 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Bernado Arminio, con unico motivo, deduce la violazione della legge penale e il vizio della motivazione della sentenza impugnata, in quanto la conferma della condanna dell'imputato sarebbe «priva di qualsivoglia ragionamento logico-deduttivo»; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si è limitato a ribadire principi della giurisprudenza sul punto, senza indicare specificamente le carenze lamentate nella motivazione, congrua e specifica, della sentenza impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio 2026.