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Ordinanza — n. 10202/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity; arguments merely reiterate lower court's already decided points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10202/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds lacked specificity. The appellant's arguments merely reproduced criticisms already adequately examined and rejected by the Court of Appeal of Palermo with sound reasoning. Consequently, the court ruled that these points constitute a mere request for a renewed substantive review, which is prohibited in a jurisdiction of legality.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and distinct; mere reiteration of arguments already decided by the lower court constitutes inadmissibility due to lack of specificity.

Parole chiave

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lack of specificity jurisdiction of legality reiteration of arguments substantive review inadmissible appeal evasione all'obbligo di contribuzione recidiva nell'infrazione esclusione del rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
e il vizio di motivazione in ordine alla mancanza del dolo, con il secondo, l'inosservanza dell'art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
e il vizio di motivazione in ordine alla mancanza del dolo, con il secondo, l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERI SALVATORE nato a PALERMO il 21/08/1986 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alie parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Salvatore Ruggieri deduce, con il primo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 385 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancanza del dolo, con il secondo, l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, con il terzo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione recidiva, alla mancata concessione attenuanti generiche nella loro massima estensione e alla determinazione della pena;

Considerato che i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello con corretti argomenti e con motivazione non manifestamente illogica, e, comunque, si risolvono in una sollecitazione ad un rinnovato sindacato di merito sui punti predetti, non consentito nel giudizio di legittimità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell% ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio 2