Cassation appeal dismissed for lack of specificity; arguments merely reiterate lower court's already decided points.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds lacked specificity. The appellant's arguments merely reproduced criticisms already adequately examined and rejected by the Court of Appeal of Palermo with sound reasoning. Consequently, the court ruled that these points constitute a mere request for a renewed substantive review, which is prohibited in a jurisdiction of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and distinct; mere reiteration of arguments already decided by the lower court constitutes inadmissibility due to lack of specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERI SALVATORE nato a PALERMO il 21/08/1986 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alie parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Salvatore Ruggieri deduce, con il primo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 385 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancanza del dolo, con il secondo, l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, con il terzo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione recidiva, alla mancata concessione attenuanti generiche nella loro massima estensione e alla determinazione della pena;
Considerato che i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello con corretti argomenti e con motivazione non manifestamente illogica, e, comunque, si risolvono in una sollecitazione ad un rinnovato sindacato di merito sui punti predetti, non consentito nel giudizio di legittimità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell% ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio 2