Ordinanza — n. 10201/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UNNIEMI FRANCESCO nato a PALERMO il 27/09/1989 avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Francesco Unniemi, con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen., per difetto di violenza o minaccia, con il secondo motivo, l'omessa valutazione dell'assenza di prove del concorso del ricorrente, con il terzo motivo, l'omessa considerazione delle dichiarazioni conducente del motociclo Antonino La Rosa, e, con il quarto motivo, il carattere sproporzionato della pena irrogata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 10201/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente si è limitato a ribadire principi della giurisprudenza sul punto, senza indicare specificamente le carenze lamentate nella motivazione, congrua e specifica, della sentenza impugnata; Ritenuto, inoltre, che la Corte di appello ha congruamente rilevato come il ricorrente abbia ripetutamente incitato La Rosa a darsi alla fuga e ad accelerare, per sottrarsi al controllo dei pubblici ufficiali, ponendo a rischio l'incolumità dei terzi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UNNIEMI FRANCESCO nato a PALERMO il 27/09/1989 avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Francesco Unniemi, con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen., per difetto di violenza o minaccia, con il secondo motivo, l'omessa valutazione dell'assenza di prove del concorso del ricorrente, con il terzo motivo, l'omessa considerazione delle dichiarazioni conducente del motociclo Antonino La Rosa, e, con il quarto motivo, il carattere sproporzionato della pena irrogata;
Considerato che i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente si è limitato a ribadire principi della giurisprudenza sul punto, senza indicare specificamente le carenze lamentate nella motivazione, congrua e specifica, della sentenza impugnata; Ritenuto, inoltre, che la Corte di appello ha congruamente rilevato come il ricorrente abbia ripetutamente incitato La Rosa a darsi alla fuga e ad accelerare, per sottrarsi al controllo dei pubblici ufficiali, ponendo a rischio l'incolumità dei terzi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio