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Ordinanza — n. 10200/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to irrelevant evidence and failure to prove audience perception.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10200/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Bologna inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bologna argued that the trial court erred in applying Article 341-bis of the Penal Code and failed to assess whether spectators actually perceived the insults. The court rejected these claims as groundless, noting that the cited deposition fragments belonged to a different, unrelated trial and that the insulting expressions were clearly made in front of a large stadium crowd during a football match.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis c.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the cited evidence pertains to a distinct proceeding and the lower court's finding regarding the public nature of the insult is supported by the established facts of the current trial.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Article 341-bis Penal Code irrelevant deposition fragments public perception of insults football stadium context court costs and fine manifestly unfounded appeal ingiuria

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis c.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 341-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOLOGNA ANTONINO nato a PALERMO il 23/09/1977 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Antonino Bologna, con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 341-bis cod. pen., e con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione relativo alla concreta percezione delle frasi oltraggiose da parte degli astanti; Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ha richiamato frammenti di deposizione relativi ad un processo diverso e irrelato rispetto a quello per cui si procede;

Ritenuto, inoltre, che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha congruamente rilevato che le espressioni oltraggiose sono state proferite dall'imputato allo stadio, durante una partita di calcio, e, dunque, al cospetto di un ampio novero di persone; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellig ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 20 febbraio 202