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Ordinanza — n. 10199/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10199/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10199/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRRINCIONE GIUSEPPE nato a MISILMERI il 19/03/1967 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; k OSSERVA Ritenuto che il difensore di Giuseppe Cirrincione con unico motivo, deduce la violazione della legge penale e il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento al mancato riconoscimento in sede di rinvio dell'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10199/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 6 cod. pen.;

Parole chiave

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restituzione e risarcimento risarcimento del danno riparazione dei danni di guerra spese di ripristino compensazione dei crediti risarcimento alle vittime di reati
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRRINCIONE GIUSEPPE nato a MISILMERI il 19/03/1967 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; k OSSERVA Ritenuto che il difensore di Giuseppe Cirrincione con unico motivo, deduce la violazione della legge penale e il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento al mancato riconoscimento in sede di rinvio dell'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.;

Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a sollecitare un rinnovato esame delle risultanze probatorie, non consentito in sede di legittimità; Ritenuto che la Corte di appello ha escluso l'applicazione della predetta attenuante con motivazione non manifestamente illogica, rilevando la mancata dimostrazione del carattere effettivo e integrale del risarcimento posto in essere, in quanto le generiche dichiarazioni della persona offesa non consentono di ritenere integrati i presupposti indicati dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità per applicare l'art. 62 n. 6 cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deli,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio 2026 Il Consigliere estensore s