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Ordinanza — n. 10197/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10197/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10197/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRAPAROTTA ANTONINO ZINEDINE nato a MARSALA il 20/03/2005 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; k OSSERVA Ritenuto che il difensore di Antonino Zinedine Craparotta, con il primo motivo, deduce l'inosservanza degli artt. 53, 58 e 59 della legge n. 689 del 1981, con riferimento alla mancata applicazione di una pena sostitutiva, negata genericamente con richiamo ai precedenti dell'imputato, e con il secondo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., con riferimento alla mancata esclusione, ai fini della dichiarazione di recidiva, di una condanna per un reato estinto con esito positivo della messa alla prova e della mancata considerazione dello scarso rilievo delle condanne riportate dal ricorrente;

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 10197/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 53, 58 e 59 della legge n. 689 del 1981, con riferimento alla mancata applicazione di una pena sostitutiva, negata genericamente con richiamo ai precedenti dell'imputato, e con il secondo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., con riferimento alla mancata esclusione, ai fini della dichiarazione di recidiva, di una condanna per un reato estinto con esito positivo della messa alla prova e della mancata considerazione dello scarso rilievo delle condanne riportate dal ricorrente;

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale revisione della sentenza penale adeguamento della pena sanzione sostitutiva motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
689 del 1981, con riferimento alla mancata applicazione di una pena sostitutiva, negata genericamente con richiamo ai precedenti dell'imputato, e con il secondo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 99 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRAPAROTTA ANTONINO ZINEDINE nato a MARSALA il 20/03/2005 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; k OSSERVA Ritenuto che il difensore di Antonino Zinedine Craparotta, con il primo motivo, deduce l'inosservanza degli artt. 53, 58 e 59 della legge n. 689 del 1981, con riferimento alla mancata applicazione di una pena sostitutiva, negata genericamente con richiamo ai precedenti dell'imputato, e con il secondo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., con riferimento alla mancata esclusione, ai fini della dichiarazione di recidiva, di una condanna per un reato estinto con esito positivo della messa alla prova e della mancata considerazione dello scarso rilievo delle condanne riportate dal ricorrente;

Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua, ha negato la sostituzione della pena detentiva formulando una prognosi negativa sull'osservanza delle prescrizioni, sulla base della personalità dell'imputato, desunta da plurimi precedenti penali, e dalla pregressa violazione delle misure alternative; Rilevato che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente non ha dimostrato l'esito positivo dell'affidamento in prova e la Corte di appello, con motivazione congrua, ha rilevato la pluralità dei precedenti penali dell'imputato e il loro carattere specifico, dimostrativo di maggiore pericolosità sociale ad onta del monito costituito dalle pregresse condanne riportate;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 feb