Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10195/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding cited appellate court errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10195/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Tarantino inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised. The appellant argued that the Court of Appeal failed to examine specific grievances from the notice of appeal, but merely restated general legal principles without pinpointing the exact errors. Consequently, the court ruled that the appeal was invalid because it did not identify the specific omissions alleged by the lower court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specific, requiring the appellant to explicitly identify the errors in the lower court's decision rather than merely restating general legal principles.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity inadmissible appeal c.p.c. procedural rules appellate review cassation grounds controllo della commisurazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTINO ROBERTO nato a CERIGNOLA il 19/01/1979 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Roberto Tarantino, con unico motivo, deduce il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato esame della censure proposte con l'atto di appello; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente si è limitato a ribadire principi di diritto enunciati della giurisprudenza di legittimità sul tema, senza indicare specificamente le censure proposte nell'atto di appello e asseritamente obliterate dalla Corte di appello;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del La ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio 2026.