Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new evidence in criminal appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Vittorio Seccia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply the provision for non-punishability due to the minor nature of the offense. The court rejected this, ruling that the appeal merely requested a different assessment of existing evidence without introducing new facts, which is prohibited in a review of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal in a criminal proceeding of legality is inadmissible if it merely requests a different evaluation of the evidence already considered by the court of appeal without presenting new facts or grounds.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECCIA VITTORIO nato a CERIGNOLA il 20/02/1987 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; .. OSSERVA Ritenuto che il difensore di Vittorio Seccia, con unico motivo di ricorso, deduce congiuntamente l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; Considerato che entrambe le censure sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentite in sede di legittimità;
Ritenuto che la Corte di appello ha ritenuto, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, che la condotta del ricorrente non può essere ascritta all'ambito applicativo dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto il medesimo è stato trovato fuori dall'abitazione, ove era ristretto agli arresti domiciliari, intento a conversare con un pregiudicato, con precedenti penali della stessa natura di quelli dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio 2