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Ordinanza — n. 10194/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new evidence in criminal appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10194/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Vittorio Seccia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply the provision for non-punishability due to the minor nature of the offense. The court rejected this, ruling that the appeal merely requested a different assessment of existing evidence without introducing new facts, which is prohibited in a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal in a criminal proceeding of legality is inadmissible if it merely requests a different evaluation of the evidence already considered by the court of appeal without presenting new facts or grounds.

Parole chiave

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criminal appeal legality non-punishability minor offense new evidence requirement inadmissible appeal court costs and fine indennizzo per carcerazione preventiva ammende per infrazione procedurale corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
OSSERVA Ritenuto che il difensore di Vittorio Seccia, con unico motivo di ricorso, deduce congiuntamente l'inosservanza dell'art. 131-bis cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
OSSERVA Ritenuto che il difensore di Vittorio Seccia, con unico motivo di ricorso, deduce congiuntamente l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECCIA VITTORIO nato a CERIGNOLA il 20/02/1987 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; .. OSSERVA Ritenuto che il difensore di Vittorio Seccia, con unico motivo di ricorso, deduce congiuntamente l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; Considerato che entrambe le censure sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentite in sede di legittimità;

Ritenuto che la Corte di appello ha ritenuto, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, che la condotta del ricorrente non può essere ascritta all'ambito applicativo dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto il medesimo è stato trovato fuori dall'abitazione, ove era ristretto agli arresti domiciliari, intento a conversare con un pregiudicato, con precedenti penali della stessa natura di quelli dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio 2