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Ordinanza — n. 10193/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it merely requests re-evaluation of facts rather than legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10193/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Nunzio Battista inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Battista argued that the Court of Appeal ignored his appeal act's objections regarding Article 337 of the Penal Code and that the conviction was illogical because his conduct was merely passive. The court rejected these claims, ruling that the appellant only sought a different factual assessment, which is prohibited in a review of legality, and confirmed that the lower court correctly found active resistance involving force and physical struggle.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal in cassation is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of the facts or evidence without raising a specific legal error, as the court of cassation reviews only the legality of the judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility review of legality factual re-evaluation prohibition Article 337 penal code resistance to public official court of cassazione passive conduct conviction reato di coazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTISTA NUNZIO nato a BARI il 08/06/1995 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; k- OSSERVA Ritenuto che il difensore di Nunzio Battista, con il primo motivo, deduce l'inosservanza dell'art. 337 cod. pen., in quanto la Corte di appello, ignorando le censure proposte nell'atto di appello, avrebbe ritenuto integrato il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, e, con il secondo motivo, l'illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello ha ritenuto sussistente il delitto contestato a fronte di una condotta meramente passiva dell'imputato;

Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentite in sede di legittimità; Ritenuto che la Corte di appello ha ritenuto, con motivazione, tutt'altro che illogica che la condotta del ricorrente non si è estrinsecata in una mera resistenza passiva, in quanto l'imputato ha impiegato la forza per opporsi agli agenti operanti, divincolandosi, strattonandoli e spingendo al fine di guadagnare nuovamente la fuga;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dela ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio