Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for requesting re-evaluation of facts in criminal appeal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Davide Albano inadmissible because it merely requested a different assessment of trial evidence rather than raising a legitimate legal issue. The appellant argued that the appellate court failed to consider post-crime conduct and misapplied statutory provisions regarding generic mitigating circumstances based on prior convictions. The court ruled that appeals in criminal proceedings cannot serve as a vehicle for re-evaluating factual findings or discretionary judicial choices already justified by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis, 132, 133 cod. pen.; In criminal appeals, a request for re-evaluation of factual findings or discretionary judicial decisions constitutes an inadmissible ground for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO DAVIDE nato a ANDRIA il 08/12/1987 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; `C- OSSERVA Ritenuto che il difensore di Davide Albano, con unico motivo, deduce l'inosservanza degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello ha posto a fondamento di questo apprezzamento i precedenti penali dell'imputato, pur ritenuti inidonei a fondare l'applicazione della recidiva, e non ha considerato la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato;
Considerato che le censure sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentite in sede di legittimità; Ritenuto ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis:
Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244); Considerato che la Corte di appello ha ritenuto, con motivazione, tutt'altro che illogica, di escludere l'applicazione delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali dell'imputato e del carattere violento e gravemente minaccioso della propria condotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20