Ordinanza — n. 10191/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIGLIONE PIETRO nato a TERLIZZI il 18/09/1990 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Pietro Capriglione, con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione con riferimento al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva infraquinquennale ritenuta sussistente, con il secondo motivo, il vizio della motivazione con riferimento alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale e, con il terzo motivo, il vizio della motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10191/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto meramente reiterativi delle censure già proposte in grado di appello e disattese con motivazione congrua e logica della sentenza impugnata alla pag. 4; Ritenuto, peraltro, che i motivi si risolvono nella sollecitazione ad una diversa determinazione della pena, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellp ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIGLIONE PIETRO nato a TERLIZZI il 18/09/1990 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Pietro Capriglione, con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione con riferimento al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva infraquinquennale ritenuta sussistente, con il secondo motivo, il vizio della motivazione con riferimento alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale e, con il terzo motivo, il vizio della motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva;
Considerato che i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto meramente reiterativi delle censure già proposte in grado di appello e disattese con motivazione congrua e logica della sentenza impugnata alla pag. 4; Ritenuto, peraltro, che i motivi si risolvono nella sollecitazione ad una diversa determinazione della pena, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellp ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio 2026