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Ordinanza — n. 10190/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and request for re-evaluation of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10190/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Carlo Vulpio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a retrial based on alleged misinterpretation of his statements and procedural violations, but the court found these grounds insufficient. The court ruled that the arguments merely requested a re-examination of facts already properly assessed by the lower court, which is prohibited in a review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis c.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals must be specific and cannot merely request a re-evaluation of facts already decided by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity retrial request review jurisdiction court costs procedural violation factual re-examination oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 341-bis c.p.
Art. 192 c.p.p.
pen., anche in relazione alla «interpretazione in malam partem di quanto dichiarato dal ricorrente», l'inosservanza dell'art. 192 cod.
Art. 393-bis c.p.
pen., «con travisamento dei fatti e delle risultanze probatorie» e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 393-bis cod.
art. 341-bis cod. pen
art. 192 cod. proc. pen
pen., anche in relazione alla «interpretazione in malam partem di quanto dichiarato dal ricorrente», l'inosservanza dell'art. 192 cod.
art. 393-bis cod. pen
pen., «con travisamento dei fatti e delle risultanze probatorie» e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 393-bis cod. pen., per lo meno sotto il profilo putativo;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VULPIO CARLO nato a ALTAMURA il 28/07/1960 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Carlo Vulpio, con unico motivo, deduce congiuntamente l'erronea applicazione dell'art. 341-bis cod. pen., anche in relazione alla «interpretazione in malam partem di quanto dichiarato dal ricorrente», l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., «con travisamento dei fatti e delle risultanze probatorie» e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 393-bis cod. pen., per lo meno sotto il profilo putativo;

Considerato che i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello con corretti argomenti e con motivazione non manifestamente illogica, e, comunque, si risolvono in una sollecitazione ad un rinnovato sindacato di merito sui punti predetti, non consentito nel giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio 2