Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and request for re-evaluation of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Carlo Vulpio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a retrial based on alleged misinterpretation of his statements and procedural violations, but the court found these grounds insufficient. The court ruled that the arguments merely requested a re-examination of facts already properly assessed by the lower court, which is prohibited in a review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341-bis c.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals must be specific and cannot merely request a re-evaluation of facts already decided by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VULPIO CARLO nato a ALTAMURA il 28/07/1960 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Carlo Vulpio, con unico motivo, deduce congiuntamente l'erronea applicazione dell'art. 341-bis cod. pen., anche in relazione alla «interpretazione in malam partem di quanto dichiarato dal ricorrente», l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., «con travisamento dei fatti e delle risultanze probatorie» e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 393-bis cod. pen., per lo meno sotto il profilo putativo;
Considerato che i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello con corretti argomenti e con motivazione non manifestamente illogica, e, comunque, si risolvono in una sollecitazione ad un rinnovato sindacato di merito sui punti predetti, non consentito nel giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio 2