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Ordinanza — n. 10188/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to engage with lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10188/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Ernesto Moreno Di Matteo inadmissible. The appellant argued for a lack of reasoning regarding his responsibility and the non-application of general mitigating circumstances, but the court found he merely stated these points without engaging with the appellate court's detailed justification. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to confront the specific reasoning of the lower court's judgment, limiting the review to a mere enumeration of grievances without substantive engagement.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal failure to engage lack of reasoning general mitigating circumstances Court of Cassation procedural inadmissibility criminal appeal circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MATTEO ERNESTO MORENO nato a SAN SEVERO il 27/09/1990 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Ernesto Moreno Di Matteo, deduce, con il primo motivo, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità dell'imputato, e, con il secondo motivo, l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche;

Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente si è limitato alla loro enunciazione, senza minimamente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; Rilevato, peraltro, che la Corte di appello ha congruamente e diffusamente motivato le ragioni poste a fondamento della conferma della sentenza di condanna di primo grado e ha argomentato la mancata applicazione delle attenuanti generiche in ragione delle modalità, particolarmente aggressive e offensive, della commissione del fatto e dei numerosi precedenti penali riportati dal ricorrente;

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio 2