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Ordinanza — n. 10186/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for manifestly unfounded arguments regarding crime elements and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10186/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Andrea Hila inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The defense argued for logical inconsistency in the lower court's evaluation of crime elements and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the appellate court properly addressed the aggressive nature of the offense and the defendant's criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals based on a different reading of evidence or manifestly unfounded arguments regarding crime elements and mitigating circumstances are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded generic mitigating circumstances criminal history aggressive offense sanzione penale circostanza attenuante errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HILA ANDREA nato il 13/03/1964 avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Andrea Hila, deduce, con il primo motivo, la manifesta illogicità motivazione con riferimento alla valutazione degli elementi costitutivi del reato contestato e, con il secondo motivo, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Considerato che il primo motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella prospettazione di una diversa lettura degli elementi probatori acquisiti, non consentita nel giudizio di legittimità;

Rilevato, peraltro, che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto la Corte di appello ha congruamente e diffusamente motivato le ragioni poste a fondamento della conferma della sentenza di condanna di primo grado e ha argomentato la mancata applicazione delle attenuanti generiche in ragione delle modalità, particolarmente aggressive e offensive, della commissione del fatto e dei numerosi precedenti penali riportati dal ricorrente; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell/a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio 2