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Ordinanza — n. 10185/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding drug possession and resistance to public official charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10185/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in denying personal use of the drugs and misapplied laws regarding resistance to a public official. The court rejected these claims as they merely proposed a different reading of the evidence, which is not permitted in a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309/1990; Art. 337 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Arguments in a review of legality that merely propose a different reading of the evidence acquired are inadmissible.

Parole chiave

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review of legality inadmissibility of appeal personal use of drugs resistance to public official different reading of evidence reati qualificati contro gli stupefacenti traffico di cocaina consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 337 cod. pen.
309 del 1990 e il vizio di motivazione e di travisamento della prova quanto al mancato riconoscimento dell'uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso dell'imputato, con il secondo motivo, l'errata applicazione dell'art. 337 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
e il vizio di motivazione in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, e, con il terzo motivo, l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto;
art. 337 cod. pen
309 del 1990 e il vizio di motivazione e di travisamento della prova quanto al mancato riconoscimento dell'uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso dell'imputato, con il secondo motivo, l'errata applicazione dell'art. 337 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
e il vizio di motivazione in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, e, con il terzo motivo, l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAVOLETTA NEVIO nato a PESCARA il 21/01/2000 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Nevio Tavoletta, deduce, con il primo motivo, la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione e di travisamento della prova quanto al mancato riconoscimento dell'uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso dell'imputato, con il secondo motivo, l'errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, e, con il terzo motivo, l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto;

Considerato che i primi due motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura degli elementi probatori acquisiti, non consentita nel giudizio di legittimità; Rilevato, peraltro, che la Corte di appello, con motivazione non manifestamente illogica, ha escluso l'uso personale a fronte della detenzione di circa 30 grammi complessivi di hashish, dalla disponibilità del bilancino e dalle modalità della condotta e ha rilevato come l'imputato abbia dispiegato una resistenza attiva contro il commissario per impedirgli di prendere lo stupefacente;

Ritenuto, inoltre, che il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto i giudici di appello hanno congruamente ritenuto di escludere la particolare tenuità del fatto in ragione del quantitativo di sostanza stupefacente detenuta dall'imputato e dalla condotta dal medesimo tenuta nei confronti dei militari intervenuti; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del W ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 20 feb