Cassation court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation as it falls within trial court's authority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the sentencing was flawed due to a lack of proper reasoning regarding aggravating and mitigating circumstances. The court rejected this claim, stating that sentencing discretion belongs to the trial judge and the reasoning provided was sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; The appeal challenging the sentencing discretion of the court of first instance on grounds of lack of reasoning is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIGNORILE GIUSEPPE nato a BARI il 06/04/1987 avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Signorile Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, a seguito di annullamento con rinvio con sentenza della I sezione di questa Corte del 3 dicembre 2024, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 23, commi 2 e 3, I. 110/1975;
Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 10 della sentenza impugnata), ossia la gravità dei fatti contestati, le circostanze nelle quali veniva ritrovata l'arma e la personalità del reo, soggetto gravato da numerose condanne;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così decis