Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim of reasoning defects under Art. 606 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Radulescu Zambila inadmissible and ordered her to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning violated legal standards regarding criminal liability, but the court found this claim manifestly unfounded. The decision rests on the conclusion that the appellate court's argumentation regarding the victim's identification was factually sound and free from the specific defects outlined in Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.: An appeal based on a defect of reasoning is inadmissible if the alleged flaw is manifestly unfounded, as the court's argumentation regarding factual identification is immune from review when it aligns with experience and contains no vices.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADULESCU ZAMBILA nato il 19/10/1995 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Radulescu Zambila ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 99, 110, 624-bis, 625, n. 2), cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla penale responsabilità - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.
4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen., avendo la Corte argomentato in relazione alla identificazione dell'imputata avvenuta ad opera della persona offesa e alla sua attendibilità con motivazione in fatto immune da vizi e come tale non sindacabile in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso