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Ordinanza — n. 10174/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10174/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10174/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRYCI STILIAN (CUI 01ASQXM) nato il 17/01/1978 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; ,/' Rilevato che Tryci Stiljan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, nel sostituire la pena detentiva con quella della detenzione domiciliare, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 624-bis, 625, comma 1, n. 2), cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla motivazione della sentenza - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10174/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 624-bis, 625, comma 1, n. 2), cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla motivazione della sentenza - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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sanzione penale carcerazione giudiziaria criminalità persistente procedura di revisione penale recidiva nell'infrazione adeguamento della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRYCI STILIAN (CUI 01ASQXM) nato il 17/01/1978 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; ,/' Rilevato che Tryci Stiljan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, nel sostituire la pena detentiva con quella della detenzione domiciliare, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 624-bis, 625, comma 1, n. 2), cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla motivazione della sentenza - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen., avendo la Corte correttamente applicato il principio secondo cui nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935-01); trattasi inoltre di "doppia conforme" e dunque ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale. (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.