Italian court dismisses appeal for generic lack of motivation regarding criminal liability under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Chelbi Mohamed Amine inadmissible due to a generic and indeterminate challenge regarding criminal liability. The appellant argued a lack of motivation in the lower court's confirmation of conviction under Article 489 of the Penal Code, but the court found the complaint failed to specify required elements under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity to exercise judicial review and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 497 bis cod. proc. pen.: An appeal alleging a lack of motivation is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism, thereby preventing the reviewing judge from identifying the grounds for the challenge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHELBI MOHAMED AMINE (CUI 03LNED3) nato il 13/10/1989 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Chelbi Mohamed Amine ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 489 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo — con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; è altresì manifestamente infondato non confrontandosi con le argomentazioni della sentenza impugnata che con motivazione immune da vizi, ha fornito risposta in fatto alle censure contenute nell'atto di appello. Sul punto può essere richiamata la giurisprudenza di questa Corte in relazione all'art. 497 bis cod. pen. secondo cui integra il reato di cui all'art. 497 bis, comma secondo, cod. proc. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di una carta d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento. (In motivazione la S.C. ha chiarito che le due ipotesi di reato si presentano alternative tra loro). (Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, P.m. in proc.
Hamzaoui, Rv. 266554 - 01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così d