Cassation court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Dridi Mahdi inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued for a violation of procedural rules and incorrect legal qualification but failed to provide the necessary details required by law. Consequently, the court rejected the appeal as generic and indeterminate, ordering the payment of court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRIDI MAHDI (CUI 0486XB4) nato il 05/11/1984 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Dridi Mahdi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 337, 56, 624, 625, nn.
2) e 7), cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., alla erronea qualificazione giuridica del fatto e al trattamento sanzionatorio - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11