Ordinanza — n. 10169/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAKIR AZIZ (CUI 02Z075F) nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Chakir Aziz ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 99, comma 2, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10169/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 624, 99, comma 2, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAKIR AZIZ (CUI 02Z075F) nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Chakir Aziz ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 99, comma 2, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso V11