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Ordinanza — n. 10163/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10163/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10163/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FUDOROVIC SANDY nato a APRILIA il 03/11/1983 CARI ELIS nato a ZEVIO il 17/12/1977 avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Fudorovic Sandy e Cari Elis ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 56, 110, 624-bis, 99, comma 2, cod. pen.; Considerato che il primo motivo comune - con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di penale responsabilità e alla omessa qualificazione del reato contestato - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10163/2026 — snpen · Corte di Cassazione: e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 5-6) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

Parole chiave

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tentato furto recidiva nell'infrazione furti connessi furto di lieve entità reato continuato perseguimento penale per truffa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FUDOROVIC SANDY nato a APRILIA il 03/11/1983 CARI ELIS nato a ZEVIO il 17/12/1977 avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Fudorovic Sandy e Cari Elis ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 56, 110, 624-bis, 99, comma 2, cod. pen.; Considerato che il primo motivo comune - con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di penale responsabilità e alla omessa qualificazione del reato contestato - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 5-6) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen., avendo la Corte escluso la diversa qualificazione del reato contestato alla luce del quadro probatorio emergente dall'istruttoria dibattimentale; Considerato che il secondo motivo comune - con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Cos