Cassation court dismisses appeal regarding rejection of substitute sanctions due to lack of procedural vices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to apply substitute sanctions, arguing a violation of law and lack of reasoning. The court found the appeal unfounded because the appellate court provided logical and impeccable arguments based on the defendant's criminal history and subjective personality factors, which are sufficient grounds for rejecting the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 494 c.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's refusal of substitute sanctions is based on sound logical arguments regarding the defendant's criminal record and subjective personality, as these constitute a valid exercise of judicial discretion on the prognosis of reintegration and recidivism risk.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MATTEO MIRANDA nato,a ROTELLO il 03/06/1968 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Di Matteo Miranda ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso che, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 494 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al rigetto della richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive - è manifestamente infondato; la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.
6) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (previa commissione di fatti illeciti, pur astrattamente compatibili con l'applicazione del beneficio, la dimestichezza delinquenziale dimostrata) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione.
Va al riguardo richiamata la pronunzia di questa Corte secondo cui in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte. (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Cos