Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10160/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding identification of defendant in aggravated theft case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10160/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Senni Casagrande inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued violations of law and reasoning regarding the identification of the defendant, but the court found these claims manifestly unfounded. The court ruled that the initial photographic identification, supported by objective data explaining the lack of immediate memory, was sufficient to establish identity without requiring a subsequent personal recognition.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 110, 624, 625 cod. pen.; In criminal proceedings involving atypical evidence, a prior photographic identification remains valid if supported by objective data explaining the defendant's lack of immediate memory, provided the description matches the accused's characteristics.

Parole chiave

Generato dall'IA
atypical evidence photographic identification criminal appeal inadmissibility aggravated theft personal recognition objective data condotta colpevole

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 110 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAGRANDE SENNI nato_a PIETRASANTA il 10/02/1977 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Senni Casagrande ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputata per il concorso nel reato di furto aggravato di cui agli artt. 110, 624, 625 cod. pen.; Letta la memoria pervenuta in data 3 /02/2026 del difensore di fiducia avv. MATTEO MURGO, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso.

Considerato che il primo e il secondo ed ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta violazione di legge e relativo vizio di motivazione in ordine all'identificazione dell'imputata, sono manifestamente infondati in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale, in tema di prove atipiche, ha affermato che, ove al riconoscimento fotografico effettuato in fase di indagini preliminari non faccia seguito, in dibattimento, la ricognizione personale dell'imputato in termini di assoluta certezza, la prova dell'identificazione del predetto può raggiungersi tramite la valutazione della precedente dichiarazione confermativa dell'individuazione fotografica, in presenza di dati obiettivi che forniscano spiegazione del mancato ricordo in termini di sicura concordanza.

Pertanto, la Corte territoriale, con motivazione esente dai lamentati vizi (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4), ha confermato le valutazioni del primo giudice, il quale, facendo buon governo dei criteri valutazione della prova atipica, ha correttamente ritenuto pienamente dimostrata l'identificazione dell'imputata quale autrice del fatto per cui si procede: non rileva la bocca serrata perché la descrizione comprova le caratteristiche della ladra corrispondenti alla imputata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così