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Ordinanza — n. 10158/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding theft in a home where consent was obtained by deception.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10158/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft in a home. The appellant argued for a different legal qualification, but the court found the consensus obtained through deception was void and did not legitimize entry. Consequently, the violation of domicile remained established, confirming the theft charge under the relevant penal code articles.

Regesto Legislator

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Art. 624 bis, comma 1 e 3, e 625, n. 2 cod. pen.; The consent to enter a dwelling obtained by deception is void and does not legitimize the entry, thereby maintaining the constituent elements of the crime of theft in a home when property is taken against the victim's will.

Parole chiave

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theft in a home deceptive consent violation of domicile fraudulent entry criminal appeal inadmissibility prova del DNA indagine per furto furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 624 bis, comma 1 e 3, c.p.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta l'erronea qualificazione della fattispecie in quella prevista dall'art. 624 bis cod.
Art. 625, n. 2, c.p.
art. 624 bis cod. pen
Appare, infatti, evidente che il consenso così ottenuto, essendo viziato, non è idoneo a rendere legittimo l'ingresso nell'abitazione e ad escludere, pertanto, la violazione di domicilio, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019
(Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019, dep.2020, Pompei, Rv.
Sez. 2, n. 22650 del 03/06/2025
(Sez. 2, n. 22650 del 03/06/2025, P., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORMILE ALESSANDRO nato a PORTICI il 03/08/1975 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Alessandro Mormile ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che - in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e ridotta conseguentemente la pena inflitta - ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto in abitazione aggravato di cui agli artt. 624 bis, comma 1 e 3, e 625, n. 2, cod. pen.;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta l'erronea qualificazione della fattispecie in quella prevista dall'art. 624 bis cod. pen, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale, come correttamente ribadito dalla Corte territoriale, è concorde nel ritenere che integri il delitto di furto in abitazione la condotta di colui che si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di quest'ultimo con il suo consenso carpito con l'inganno.

Appare, infatti, evidente che il consenso così ottenuto, essendo viziato, non è idoneo a rendere legittimo l'ingresso nell'abitazione e ad escludere, pertanto, la violazione di domicilio, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. (Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019, dep.2020, Pompei, Rv. 279110);integra il delitto di truffa la condotta di chi prospetta alla vittima la necessità di consegnare preziosi o somme di danaro per evitare a un suo prossimo congiunto un danno grave in verità insussistente, nel caso in cui la consegna di tali beni sia effettuata direttamente da quest'ultima al soggetto agente che abbia ottenuto l'accesso alla sua abitazione, configurandosi, invece, il delitto di furto in abitazione, nel caso in cui il soggetto agente si impossessi degli stessi contro la volontà della vittima o, addirittura, spossessandola. (Sez. 2, n. 22650 del 03/06/2025, P., Rv. 288285) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle aOmmende. Co