Italian Supreme Court dismisses appeal against burglary conviction for manifestly unfounded arguments and procedural bar.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated burglary. The appellant argued against the factual basis and the denial of general mitigating circumstances, but the Court found these arguments legally barred in a final review stage. The decision emphasized that the trial judges had correctly evaluated evidence without logical flaws and need not consider every favorable element when denying mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in final review proceedings are inadmissible if they seek a factual reconstruction using criteria different from those of the trial judges or if they challenge the denial of general mitigating circumstances without demonstrating logical or legal errors in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERA] ERGUS nato il 30/10/1986 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Ergus Veraj ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputato per il concorso nel reato di furto in abitazione aggravato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625, n. 2, cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato e non è, altresì, consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. da 3 a 5) affermando che, stante la presenza di numerosi elementi probatori precisi e concordanti, non residua alcun dubbio sulla penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto a lui ascritto;
In particolare, le sentenze di primo e secondo grado (trattasi di ipotesi di cd. doppia conforme) hanno valorizzato alcune circostanze in fatto che, unitariamente lette, consentono in modo inequivoco di ravvisare il concorso nel reato: in base agli accertamenti compiuti sugli spostamenti dell'imputato risultava che la sera prima del furto lo stesso era contattato dai coimputati che lo raggiungevano a Ravenna. La sua vettura accompagnava i fratelli Kapaj sul luogo del delitto e li recuperava, dopo avere compiuto un preliminare sopralluogo al fine di verificare i tempi di percorrenza.
Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amme