Italian Supreme Court dismisses appeal as sentencing discretion belongs to trial judges under Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the reduced sentence for a specific crime, arguing it was excessive. The court ruled that sentencing discretion, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the trial judge's authority under the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; Sentencing discretion regarding base penalties and adjustments for circumstances belongs to the trial judge, making appeals on excessive punishment inadmissible in cassation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STABELLINI MASSIMILIANO nato a FERRARA il 16/08/1971 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Massimiliano Stabellini ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che - decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio - ha ridotto la pena inflitta all'imputato per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d. 1gs. n. 159/2011;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso