Italian appeal court dismisses generic appeal for aggravated theft due to lack of specific grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of a conviction for aggravated theft but failed to provide specific grounds for the criticism. The court ruled that the appeal lacked the required specificity under Article 581 of the Criminal Procedure Code, preventing the appellate judge from exercising their review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements upon which the criticism is based, thereby depriving the appellate judge of the ability to identify the grounds for review.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBARRE MISSI natq a BOLOGNA il 21/11/1987 l avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Missi Debarre ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624, 625, n. 2, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'1