Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10144/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10144/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10144/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAGIANO FRANCESCO nato a CORATO il 08/02/1964 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Francesco Palagiano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di minaccia di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia l'erronea applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen., è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 507 cod. proc. pen, art. 111 Cost; Ordinanza — n. 10144/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 612, comma 1, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia l'erronea applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen., è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
minaccia nel diritto penale crimine di aggressione violenza o minaccia contro le autorità pubblica intimidazione minaccia alla sicurezza pubblica pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 507 cod. proc. pen
pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia l'erronea applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen., è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
art. 111 Cost
234907 che ha affrontato la questione alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAGIANO FRANCESCO nato a CORATO il 08/02/1964 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Francesco Palagiano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di minaccia di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia l'erronea applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen., è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. perì. . in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto. (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, P.m. in proc.

Greco, Rv. 234907 che ha affrontato la questione alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost. ed ha ritenuto che condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495 comma secondo cod. proc. pen.). Considerato che il motivo aggiunto proposto/ pervenuto in data 23 gennaio 2025 ,relativo alle circostanze attenuati generiche è inammissibile perché non proposto con i motivi principali ed inammissibile come il motivo principale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così