Cassation appeal dismissed due to defendant's withdrawal of appeal after lower court reclassified crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible following the defendant's formal withdrawal of the request on October 23, 2025. The appellant had previously challenged a second-instance judgment that reclassified the offense under Article 424 of the Penal Code, excluding recidivism and reducing the sentence. The court ruled that the procedural defect of withdrawal rendered the appeal void, ordering the appellant to bear the litigation costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 424, comma 1, cod. pen.; Art. 360, n. 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant formally withdraws the request before the court rules on its admissibility, thereby forfeiting the right to contest the judgment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENSABELLA SALVATORE nato a GELA il 22/11/1987 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Salvatore Gensabella ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che - decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Gela in data 13/06/2023 - ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 424, comma 1, cod. pen., escluso la recidiva e conseguentemente rideterminato la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata;
Letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso presentata dall'imputato in data 23 ottobre 2025 pervenuta presso la Corte di appello corredata di documento identificativo; Rilevato, pertanto, che il ricorso, a seguito della rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1'1