Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal arguments and references to the appealed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant, Hadzovic Robin, challenged a second-instance judgment that had modified a first-instance conviction for crimes under Articles 477 and 482 of the Penal Code and Law No. 110/1975. The court rejected the appeal because the sole reason provided was too broad, failing to articulate specific legal justifications or reference the relevant parts of the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are intrinsically generic, lacking a precise statement of legal reasons and corresponding references to the motivation of the appealed act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Hadzovic Robin nato a ROMA il 04/04/1992 avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la pronuncia con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato Hadzovic Robin per i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che l'unico motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, I'll febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente