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Ordinanza — n. 10133/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic censure and lack of factual re-evaluation by appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10133/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Tattoli Tonino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellate court had confirmed the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy regarding the company Edilservice s.r.l., but the appellant's arguments were deemed intrinsically generic and aimed at an impermissible re-evaluation of evidence. The court ruled that it lacks the power to re-examine factual findings or apply the 'beyond reasonable doubt' standard as a ground for legal violation, reserving such assessments exclusively for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 533 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or apply the beyond reasonable doubt standard as a ground for legal violation, reserving such assessments exclusively for the trial judge.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility fraudulent bankruptcy conviction beyond reasonable doubt standard re-evaluation of evidence generic censure dismissal bancarotta fraudolenta falsificazione di valori di bollo ufficiali truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Art. 533 c.p.p.
264174); che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod.
art. 533 cod. proc. pen
264174); che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.
Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.
Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli
pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv.
Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri
ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Tattoli Tonino nato a TORINO il 26/09/1966 avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Torino aveva condannato Tattoli Tonino per avere concorso nella commissione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione alla società "Edilservice s.r.l.", fallita il 24 aprile 2018; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che, con entrambi i motivi, il ricorrente ha articolato alcune censure, che oltre a essere intrinsecamente generiche sono dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr.

Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano); che va ribadito che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651); che «non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti» (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623;

Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); che, quanto alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, invocata dal ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174); che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108); che, in ordine alla sussistenza del dolo, in ogni caso, la Corte territoriale ha reso un'ampia motivazione, articolando argomentazioni congrue in fatto e corrette in diritto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato (cfr. pagine 17 e 18 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 febbraio 2026 Il Consigliere estens