Ordinanza — n. 10126/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Crescimone Giuseppina nato a ROMA il 21/02/1986 avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Palmi aveva condannato Crescimone Giuseppina per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che entrambi i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; che il secondo motivo, proteso a censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, inoltre, prospetta una questione manifestamente infondata, posto che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 455 cod. pen; Ordinanza — n. 10126/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Crescimone Giuseppina nato a ROMA il 21/02/1986 avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Palmi aveva condannato Crescimone Giuseppina per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che entrambi i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; che il secondo motivo, proteso a censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, inoltre, prospetta una questione manifestamente infondata, posto che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 1'11 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Preside