Cassation appeal dismissed for late filing; appeal filed after statutory deadline without valid excuse.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late on October 1, 2020, exceeding the June 25, 2020 deadline. The appellant, Oulidi Said, argued he was unaware of the proceedings, but the court held that such ignorance must be addressed through specific remedies like rescission or term restoration, not by missing the appeal window. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 163 c.p.p.: An appeal filed after the statutory deadline is inadmissible unless a specific remedy for missed terms is successfully invoked; mere lack of knowledge of the proceedings does not justify late filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Oulidi Said nato in MAROCCO il 01/01/1976 avverso l'ordinanza del 07/10/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con ordinanza del 7 ottobre 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da Oulidi Said, avverso la pronuncia con la quale il Tribunale di Reggio Calabria aveva condannato l'imputato per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; - che, avverso detta ordinanza, Oulidi Said ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che entrambi i motivi originari di ricorso (così come integrati con l'atto del 24 ottobre 2025) sono inammissibili, atteso che la Corte di appello ha correttamente rilevato che l'atto di appello era stato depositato tardivamente il 1° ottobre 2020, dopo la scadenza del termine per la proposizione dell'appello, che scadeva il 25 giugno 2020; che l'eventuale mancata conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato deve essere fatta valere con i rimedi previsti appositamente dall'ordinamento (rescissione del giudicato o restituzione del termine per impugnare) e nel rispetto dei termini per essi previsti; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 febbraio 2026 Il Consigliere estens re Il Presidente