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Ordinanza — n. 10123/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as appellate court's factual evaluation and sentencing balance are non-reviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10123/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's reform of the sentencing and its evaluation of witness testimonies. The court ruled that reviewing the factual assessment and balancing of aggravating versus mitigating circumstances falls exclusively within the appellate judge's discretionary power.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual findings or the judicial balance between aggravating and mitigating circumstances, reserving such assessments solely to the court of first instance.

Parole chiave

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non-reviewable factual assessment balancing aggravating mitigating appellate discretion power witness testimony evaluation cassation inadmissibility circostanze aggravanti o attenuanti valore aggiunto degli elementi di prova censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.
Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.
Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi
Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Martini Massimo nato a REGGIO CALABRIA il 21/12/1974 avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Reggio Calabria ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la pronuncia con la quale il Tribunale di Reggio Calabria aveva condannato Martini Massimo per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che, con il primo motivo, ha articolato alcune censure, in ordine alla valutazione delle testimonianze, che non evidenziano alcun travisamento di prova o vizio di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr.

Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano); che va ribadito che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651); che «non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti» (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623;

Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); - che il secondo motivo, proteso a censurare il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, replica senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello; che, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato (cfr.

Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 febbraio 2026 Il Consigliere estensore