Italian Court dismisses criminal appeal for fraud bankruptcy as grounds are factually exhausted and repetitive.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and a new factual reconstruction, but the court found these grounds factually exhausted and merely repetitive of previous grievances already rejected with proper reasoning. Consequently, the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy was upheld without further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must not be factually exhausted or merely repetitive of prior grievances; if the lower court has already provided complete factual and legal reasoning, the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Caparelli Carlo nato a MONTALTO UFFUGO il 13/03/1961 avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Cosenza aveva condannato Caparelli Carlo per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili per plurime convergenti ragioni; che, in primo luogo, i motivi sono completamente versati in fatto, avendo il ricorrente articolato alcune censure che sono dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano); che le censure sono anche meramente reiterative di analoghe doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e ss. della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, l'11 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il President