Cassation court dismisses appeal for illegal electricity theft, confirming aggravated penalty for public service disruption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegal electricity theft. The appellant argued against the sentence, but the court found the sole ground of appeal to be manifestly unfounded. Consequently, the decision confirmed that stealing electricity intended for public services constitutes an aggravating circumstance under the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 625 comma 1 nn. 2 e 7 cod. pen.; The theft of electricity destined for public services is an aggravating circumstance, and appeals challenging this classification based on manifestly unfounded grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Carrella Giuseppe nato a SAN GENNARO VESUVIANO il 03/02/1970 avverso la sentenza del 28/04/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Noia aveva condannato Carrella Giuseppe per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che l'unico motivo è manifestamente infondato, atteso che, nel caso di furto di energia elettrica, realizzato mediante allaccio abusivo alla rete, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., rilevando la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio, dal quale viene distolta (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543;
Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422; Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Centamore, Rv. 286943); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente