Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence transcription and insufficient factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica's cassation appeal against the acquittal of Barzellotti Onofrio was declared inadmissible by the Corte di Cassazione. The court found the appeal generic regarding the DVD evidence and failed to provide the required integral transcription of specific documents as mandated by procedural rules. Consequently, the appeal was rejected because the appellant did not meet the burden of precisely identifying and attaching the evidentiary materials necessary to challenge the lower court's factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 165-bis disp. att. c.p.p.: A cassation appeal must be self-sufficient by containing the integral transcription or specific attachment of the documents alleged to be misinterpreted, placing the onus of precise identification on the appellant rather than the administrative clerk.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI ROMAnel procedimento a carico di: Barzellotti Onofrio nato a ROMA il 03/04/1948 avverso la sentenza del 08/07/2025 del GIUDICE DI PACE di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, il Giudice di Pace di Roma ha assolto Barzellotti Onofrio dal reato di cui all'art. 612 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, il Procuratore della Repubblica di Roma ha proposto ricorso per cassazione; - che il ricorrente, con entrambi i motivi di ricorso, ha articolato alcune censure che sono dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944;
Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano); che va ribadito che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651); che «non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti» (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623;
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); che le deduzioni relative alla mancata valutazione del DVD si presentano intrinsecamente generiche e prive della necessaria autosufficienza, atteso che gli atti dai quali dovrebbero desumersi le circostanze dedotte dal ricorrente non sono stati allegati né la parte ha chiesto, alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, di allegarli al ricorso; che, al riguardo, va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr.
Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Scioppo, Rv. 270071); che siffatta interpretazione, con le dovute precisazioni, va mantenuta ferma anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, comma 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), che prevede che, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.
e) del codice», è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso; che la Suprema Corte ha, infatti, chiarito che, «sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso» (cfr.
Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432); che, dunque, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432); - che la memoria presentata dall'avv.
Magdalena Giannavola, nell'interesse della parte civile, non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, 1'11 febbraio 2026 Il Co