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Ordinanza — n. 10114/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding exceptional retrial request in criminal case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10114/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged a second-instance conviction for theft and fraud, arguing the trial court failed to renew the evidentiary phase. The court rejected this claim, noting that retrial requests are exceptional and require proof of objective necessity and logical gaps in the lower court's reasoning, which were absent here.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The request to renew the evidentiary phase in the appeal stage is an exceptional institution requiring objective necessity and demonstrable logical flaws in the first-instance record that would have been avoided by new evidence.

Parole chiave

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criminal appeal procedure renewal of evidentiary phase exceptional retrial request inadmissibility of appeal logical gaps in reasoning furto di lieve entità estorsione truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri
Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto
Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Valacchio Ettore nato a TOCCO CAUDIO il 14/10/1970 avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Benevento aveva condannato Valacchio Ettore per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è inammissibile; che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820); che, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577;

Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236); che, nel caso in esame, la Corte di appello ha esposto, in maniera esauriente e logica, i motivi per cui non riteneva di dover accogliere la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (cfr. prima pagina della motivazione della sentenza); che le argomentazioni articolate dal ricorrente per contestare la decisione della Corte territoriale si fondano su una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non deducibile in sede di legittimità; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ritenuto che il fatto non potesse essere ritenuto di particolare tenuità, in considerazione delle modalità del fatto (cfr. prima pagina della motivazione della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Ca