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Ordinanza — n. 10113/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence regarding sentencing and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10113/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Second Instance Court's reform of the first instance sentence regarding the punitive treatment. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances and the severity of the penalty, arguing the facts lacked particular triviality. The court rejected these claims, noting the appellate court adequately referenced the defendant's conduct, repetition, and damage caused to justify the decision.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 56-610 c.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the Second Instance Court provides a congruent reference to the decisive elements for denying generic mitigating circumstances, as required by established case law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic mitigating circumstances sentencing reform particular triviality Second Instance Court reasoning reati violenti azione penale privata violenza domestica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 56-610 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Perugino Marco Gaetano nato in GERMANIA il 30/09/1982 avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la pronuncia con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato Perugino Marco Gaetano per il reato di cui agli artt. 56-610 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ritenuto che il fatto non potesse essere ritenuto di particolare tenuità, in considerazione delle modalità del fatto, della reiterazione della condotta e della non esiguità del danno cagionato (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, proteso a censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, replica senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello; che il motivo prospetta una questione manifestamente infondata, posto che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, l'11 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presi