Italian Court dismisses appeal for fraudulent bankruptcy as grounds are specific and legally unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by D'Amato Giuseppe inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were rejected because they were either too generic regarding missing assets or logically inconsistent with the lower court's finding that accounting books were found and properly maintained. The court upheld the conviction for fraudulent bankruptcy, noting that the specific amount of stolen goods precluded the mitigating circumstance of minor damage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.; Art. 605 c.p.: In cases of fraudulent bankruptcy, the proof of asset misappropriation rests on the administrator's failure to demonstrate the destination of assets; distinct convictions for document and property fraud do not inherently contradict each other.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'Amato Giuseppe nato a TORRE DEL GRECO il 23/02/1950 avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli - per quanto qui di interesse - ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Torre Annunziata aveva condannato D'Amato Giuseppe per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che il primo motivo è aspecifico, atteso che il ricorrente si limita a formulare delle generiche ipotesi in ordine alla destinazione dei beni non rinvenuti; che il motivo è anche manifestamente infondato, atteso che, «in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti» (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, Aucello, Rv. 267710); - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, di per sé, non sussiste alcuna contraddizione nell'assolvere l'imputato dal reato di bancarotta fraudolenta documentale e nel condannarlo per il distinto reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; che, nel caso specifico, la Corte di appello, senza incorrere in alcun vizio logico, ha ritenuto dimostrata la sottrazione dei beni aziendali e non quella delle scritture contabili, atteso che queste ultime erano state rinvenute ed erano state regolarmente tenute; - che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale, in ordine all'esclusione dell'attenuante invocata dall'appellante, ha reso una motivazione congrua e priva di vizi logici, ritenendo che, in considerazione della distrazione di beni per un valore complessivo di euro 180.000, non potesse ritenersi integrata la speciale tenuità del danno patrimoniale; - che il quarto motivo, relativo alla riqualificazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale in bancarotta semplice, risulta inedito, posto che l'appellante aveva chiesto la «derubricazione» solo con riferimento alla bancarotta documentale; che il motivo, in ogni caso, si presenta intrinsecamente aspecifico, atteso che il ricorrente, sul punto, si è limitato a formulare generiche ipotesi, sostenendo che «i prelevamenti potrebbero essere riconducibili a normali esigenze gestionali di un'attività commerciale»; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 febbraio 2026 Il Consigliere estensor