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Ordinanza — n. 10108/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10108/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10108/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mueller Sean Luca (cui 06b1s7z) nato a MADONNA DEL SASSO il 07/11/1995 avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Torino aveva condannato Mueller Sean Luca per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che l'unico motivo è generico, atteso che il ricorrente si limita a censurare il fatto che la Corte di appello abbia utilizzato la tecnica di redazione della motivazione per relationem, senza, tuttavia, indicare quali sarebbero le questioni poste con il gravame che non sarebbero state valutate dal giudice di secondo grado; che, al riguardo, deve essere ribadito che «è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità» del provvedimento di secondo grado «perché motivato "per relationem" alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata» (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10108/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che l'unico motivo è generico, atteso che il ricorrente si limita a censurare il fatto che la Corte di appello abbia utilizzato la tecnica di redazione della motivazione per relationem, senza, tuttavia, indicare quali sarebbero le questioni poste con il gravame che non sarebbero state valutate dal giudice di secondo grado; che, al riguardo, deve essere ribadito che «è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità» del provvedimento di secondo grado «perché motivato "per relationem" alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata» (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161;

Parole chiave

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difetto di motivazione motivi di cassazione allegazione motivata motivazione inadeguata delle censure costituzionali sostituzione dei motivi tentata truffa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mueller Sean Luca (cui 06b1s7z) nato a MADONNA DEL SASSO il 07/11/1995 avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Torino aveva condannato Mueller Sean Luca per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che l'unico motivo è generico, atteso che il ricorrente si limita a censurare il fatto che la Corte di appello abbia utilizzato la tecnica di redazione della motivazione per relationem, senza, tuttavia, indicare quali sarebbero le questioni poste con il gravame che non sarebbero state valutate dal giudice di secondo grado; che, al riguardo, deve essere ribadito che «è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità» del provvedimento di secondo grado «perché motivato "per relationem" alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata» (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161;

Sez. 5, n. 40369 del 14/09/2022, Cicchella, n.m.); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente