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Ordinanza — n. 9915/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded claims of reasoning flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9915/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Daniele Difino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Difino argued that the lower court's decision contained contradictions and logical errors regarding the absence of necessity under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims, stating the original judgment was logically coherent and fully examined the procedural data.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The Court of Cassazione holds that an appeal is inadmissible if the alleged defects in the lower court's reasoning are manifestly unfounded and contradicted by the actual content of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded Article 131-bis state of necessity Court of Cassazione procedural costs logical coherence inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
pen); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
2 della sentenza impugnata quanto all'insussistenza del dedotto stato di necessità e dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIFINO DANIELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 11/01/1982 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 38318/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniele Difino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondati, perché afferenti a asseriti mancanza, contraddittorietà e palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, nonché a violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata quanto all'insussistenza del dedotto stato di necessità e dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così eciso in data 6 marzo 2026. Il Co siglire estensore Il Pre