Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper grounds under Article 448 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Ragusa's appeal against the Catania Tribunal's sentencing judgment inadmissible. Ragusa argued for a different penalty and criticized the lack of reasoning, but the prosecution contended that only specific legal errors are permissible for cassation review. The court ruled that the appellant's complaints regarding the penalty's determination and the absence of motivation fall outside the statutory grounds allowed under Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal to the Court of Cassation is inadmissible when the grounds cited do not concern the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure, but rather the determination of the penalty or the lack of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGUSA GIOVANNI nato a CATANIA il 02/08/1971 avverso la sentenza del 08/07/2025 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 37232/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Ragusa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza di applicazione della pena, è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in quanto, ai sensi dell'art. 448 comma 2 -bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre, nel caso di specie, si censura il difetto di motivazione e l'erronea determinazione della pena, non illegale, applicata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua i e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così 'eci i in data 6 marzo 2026. Il C estensore