Cassation appeal dismissed for inadmissibility as recidivism error is not a permitted ground under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the statutory exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the sentencing based on an alleged error in applying recidivism rules, which the court found was not a legal error but a matter of sentencing discretion. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The public prosecutor and the accused may file a cassation appeal only for specific grounds regarding the expression of will, lack of correlation, legal qualification, or illegality of the penalty; an alleged error in applying recidivism rules during sentencing does not constitute a permitted ground for appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAOUI MOHAMED nato il 01/01/1988 avverso la sentenza del 07/07/2025 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 31462/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Mohamed Raoui avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato e la memoria difensiva; ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza di applicazione della pena, è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in quanto, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre, nel caso di specie, si censura l'erronea applicazione della recidiva nella determinazione della pena, non illegale, concordata e applicata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 marzo 2026.