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Ordinanza — n. 9911/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as recidivism error is not a permitted ground under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9911/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the statutory exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the sentencing based on an alleged error in applying recidivism rules, which the court found was not a legal error but a matter of sentencing discretion. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The public prosecutor and the accused may file a cassation appeal only for specific grounds regarding the expression of will, lack of correlation, legal qualification, or illegality of the penalty; an alleged error in applying recidivism rules during sentencing does not constitute a permitted ground for appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility recidivism sentencing error Art. 448 c.p.p. exceptions sentencing discretion review criminal procedure law recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAOUI MOHAMED nato il 01/01/1988 avverso la sentenza del 07/07/2025 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 31462/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Mohamed Raoui avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato e la memoria difensiva; ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza di applicazione della pena, è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in quanto, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre, nel caso di specie, si censura l'erronea applicazione della recidiva nella determinazione della pena, non illegale, concordata e applicata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 marzo 2026.